In molti casi la Corte Europea reputa validi brevetti software rilasciati dagli uffici nazionali dei brevetti e da quello europeo (OEB). Questi uffici inoltre, continuano ad assegnare altri brevetti e, nonostante la crisi dell’attuale sistema, non riescono né a riformarlo né ad evitare di mettere a rischio i nuovi investimenti e l’innovazione tecnologica.
Secondo l’articolo 52, comma 2, sono esclusi dalla brevettabilità tutti i programmi per computer ma sembrerebbero brevettabili nuove soluzioni che risolvano in modo non ovvio un problema tecnico. Affinché sia concesso il brevetto è necessario un effetto tecnico che sia differente dalla normale interazione tra software ed elementi hardware.
